Descrizione
Con il decreto Legge n. 108 del 26 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, ed in particolare con l 'articolo 11, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d'identità cartacea per il rilascio della carta d' identità elettronica (CIE), che di seguito si illustrano.
Carta d’identità cartacea
Il Regolamento Ue 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che, a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell'emissione.
In vista dell'approssimarsi della citata scadenza si è reso necessario ed urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l'accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale. Eccoli riportati di seguito:
- nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all’atto dell'emissione della carta
- in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d’identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Si precisa che IN NESSUN CASO il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 agosto p.v.
La circolare dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, esplicativa del decreto-legge in oggetto, evidenzia i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d’identità tra cui il passaporto che costituisce anche il documento destinato precipuamente all’esercizio della facoltà di espatrio.
Documento d’identità provvisorio
Con i commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto-legge in oggetto si introduce nell’ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi non rinnovabile, e come tale escluso dall’ambito di applicazione del citato Regolamento Ue per espressa previsione dell'art. 2. paragrafo 2 (v. anche Considerando 35) del medesimo atto normativo europeo.
Il documento provvisorio potrà essere rilasciato dal Sindaco nei casi di urgenza: quando il cittadino rappresenti un’esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della carta d’identità elettronica o comunque di programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai fini dell’urgenza prospettata.
Il documento in parola sarà rilasciato con validità per l’espatrio, atteso che tra le ipotesi di urgenza può rientrare quella di un viaggio imminente per il cittadino sprovvisto di un altro documento valido per l’espatrio. Tuttavia, al momento del rilascio, il cittadino deve essere avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell’ammissione nel proprio territorio.
Il documento provvisorio in questione potrà essere rilasciato, fino al 31 dicembre 2027, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, e dovrà essere riconsegnato all’atto del ritiro della CIE.
Digitalizzazione delle modalità di riscossione del corrispettivo versato per l'emissione della CIE
Con il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge in oggetto, infine, si interviene per semplificare le modalità di riscossione dell’importo versato dal cittadino per l'emissione della CIE e, conseguentemente, per semplificare la procedura di rilascio del documento, favorendo una riduzione dei tempi di attesa del cittadino allo sportello. In particolare, sarà resa disponibile una piattaforma centralizzata, integrata sia con il sistema di emissione della CIE (CIEOnLine) che con l’infrastruttura PagoPA, per consentire a tutti i Comuni che vorranno aderirvi di riscuotere anticipatamente il corrispettivo dovuto.
Tale corrispettivo potrà essere pagato dal cittadino tramite i canali PagoPA prima di recarsi allo sportello comunale e le somme così versate verranno rese disponibili automaticamente ai Comuni per la sola parte dei diritti fissi e di segreteria e all’entrata del bilancio dello Stato per la quota di competenza statale.
Istruzioni sulle modalità di adesione al servizio e sulle relative specifiche tecniche verranno fornite prima del rilascio della nuova funzionalità, già in corso di implementazione.
Durata CIE soggetti di età pari o superiore a settanta anni
Il decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ha previsto all’art. 6 che la carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni, al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata. La disposizione mira a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle amministrazioni comunali, riducendo oneri e disagi per i soggetti più vulnerabili, e favorendo una razionalizzazione delle risorse amministrative, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità dell’azione amministrativa.
Il documento conserva la validità ai fini dell’espatrio purché sussistano le condizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 649/74. Resta esclusa l’applicazione del citato articolo 6, ai cittadini richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata della CIE resta di tre anni anche per i cittadini ultrasettantenni (art. 5-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai cittadini per i quali non sia temporaneamente possibile rilevare l’impronta digitale, ai quali è invece rilasciata una CIE di validità pari o inferiore a 12 mesi (art. 4, co. 3, del Regolamento UE 1205/2025).
Si segnala, inoltre, che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore ai dieci anni dalla data di emissione. Decorso tale periodo non sarà più possibile utilizzare l’identità digitale della CIE per l’accesso ai servizi digitali, pubblici e privati. A tal fine, il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online tramite «Entra con CIE» può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.
Ulteriori chiarimenti
Risulta che - atteso l'approssimarsi del termine del 3 agosto - alcuni concessionari di pubblici servizi, gestori di identità digitali (SPID) o di servizi di posta elettronica certificata, nonché alcuni istituti bancari e finanziari, abbiano avvisato i propri utenti che, a partire dalla predetta data, sarebbe stato indispensabile, ai fini della regolare prosecuzione del servizio, procedere alla sostituzione del documento cartaceo eventualmente associato al rapporto contrattuale con altro avente validità legale (carta d'identità elettronica o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente). Proprio al fine di evitare la predetta interruzione dei servizi resi ai cittadini e di non aggravare inutilmente il lavoro degli uffici comunali a causa di un immotivato numero di richieste da parte degli utenti, l'articolo 11, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha stabilito, al comma 1, che: "In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale." A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell'art. 64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.