Residenza

  • Servizio attivo

In questa sezione, si riportano informazioni e modulistica necessari ai procedimenti relativi alla residenza.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti coloro i quali intendano richiedere:
- l'iscrizione anagrafica, ossia nel registro della popolazione residente presso il Comune di Neoneli, perchè provenienti da altro Comune o dall'estero;
- il cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune di Neoneli.

Descrizione

Cos'è la residenza anagrafica?
L’articolo 43 del Codice civile distingue tra domicilio e residenza: “Il domicilio di una persona è nel
luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo
in cui la persona ha la dimora abituale” e, per dimora abituale, si intende il luogo ove
abitualmente si esplica la vita familiare e sociale.
L’articolo 3 del d.P.R. n. 223/1989 dice: “1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle
aventi la propria dimora abituale nel comune. 2. Non cessano di appartenere alla popolazione
residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di
occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.”
Il Regolamento UE n. 763/2008, all’art.2, lett. d), definisce la dimora abituale come “il luogo in cui
una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze
temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o
pellegrinaggi religiosi.
La Cassazione civile, Sezione II, con sentenza n. 1738 del 14 marzo 1986, dà ulteriori riferimenti:
"La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un
determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento
soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo
svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la
persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che
conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie
relazioni familiari e sociali."

L'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione fine a sé stessa che non ha riscontro
all’esterno bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali
relazioni sociali. Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non
voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per
sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto
interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 1228/1954, le persone hanno l’obbligo di chiedere, per sé e
per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l’iscrizione nell'anagrafe del Comune
di dimora abituale e di dichiarare i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche.
La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi
di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

QUALI SONO LE VARIAZIONI ANAGRAFICHE CHE SI POSSONO FARE?
- TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE
- TRASFERIMENTO DALL’ESTERO
- CAMBIO ABITAZIONE ALL’INTERNO DELLO STESSO COMUNE

Ai sensi del successivo articolo 4, l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad
appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di
legge in materia anagrafica.
In particolare, l’ufficio anagrafe verifica, per mezzo della Polizia Locale, il requisito della dimora e
cioè se, effettivamente, la persona abita nel luogo dichiarato.
Secondo un principio di diritto stabilito da un’ordinanza della Corte di Cassazione (sez. I, n. 3841
del 15/02/2021), "La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi
richiede l'iscrizione anagrafica in un comune, prevista dalla legge all'art. 19 d.P.R. n. 223/1989,
deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non
previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere
quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto
pubblico e privato, con l'onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata
motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da
consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui”.
Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di
cambio di residenza anagrafica.

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta?
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e
il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione
e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Precisazione sulla costituzione di stati di famiglia separati
L’articolo 4 del d.P.R. n. 223/1989 definisce la famiglia anagrafica come “insieme di persone legate
da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. Pertanto, in una STESSA abitazione, le
persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui tra
di loro NON sussistano i vincoli di cui sopra.
La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Come fare

È necessario rivolgersi al Comune dove è stata stabilita la propria dimora abituale.
Le istanze possono essere fatte:
- senza necessità di recarsi in Comune, tramite il portale ANPR raggiungibile al seguente link:
https://www.anagrafenazionale.interno.it/ nella apposita sezione “Cambio di residenza”
(l’ufficio anagrafe riceverà l’istanza automaticamente nel proprio gestionale)
- recandosi presso l’ufficio anagrafe del Comune nel quale si vuole stabilire la residenza,
presentandosi con relativa istanza compilata su apposito modulo rilasciato dal Comune stesso e
sottoscritta di fronte all’ufficiale di anagrafe
- inviando l’istanza tramite raccomandata con allegata la fotocopia del documento di identità
valido
- inviando l’istanza in via telematica tramite PEC o posta elettronica ordinaria: l’istanza dovrà
essere sottoscritta con firma digitale oppure, se firmata con firma autografa, dovrà essere
accompagnata dalla copia del documento di identità del dichiarante;
Precisazioni.
I file dovranno essere tutti in formato pdf.
Alla dichiarazione deve essere SEMPRE allegata copia del documento di identità del richiedente e
delle persone che trasferiscono la residenza INSIEME al richiedente, i quali, se maggiorenni,
dovranno sottoscrivere il modulo anche loro.
I recapiti del Comune ai quali trasmettere le istanze sono i seguenti:
- PEC: protocollo@pec.comune.neoneli.or.it
- E-mail ordinaria: info@comune.neoneli.or.it

Cosa serve

La presentazione dell'istanza può essere fatta tramite il portale https://www.anagrafenazionale.interno.it/ al quale si accede tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS, oppure tramite la compilazione dei moduli messi a disposizione dal Comune nel sito oppure sul tavolo all'ingresso.

  • SPID/CIE/CNS/eIDAS per accesso al portale https://www.anagrafenazionale.interno.it/
  • Modulo compilato in tutte le sue parti
  • Documento di identità in corso di validità
  • Eventuale comunicazione indirizzata alla Polizia Locale ai fini dell'accertamento

Cosa si ottiene

Entro 2 giorni dalla presentazione della dichiarazione di residenza, si ottiene l'iscrizione anagrafica o il cambio di abitazione, i quali possono essere confermati in presenza dei requisiti e nel caso di accertamento con esito positivo. Nell'eventualità in cui l'esito dell'accertamento sia negativo e non vi siano i requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica antecedente la dichiarazione.

Tempi e scadenze

Quali sono i tempi?
➡La dichiarazione di residenza deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto
trasferimento.
➡L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro 2 giorni lavorativi successivi
alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della
dichiarazione; da tale momento, sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati
relativi a dati documentabili sino a quel momento.
➡Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i
dovuti accertamenti.
➡Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà
sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la
possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo: comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza (art. 10 bis della L. n. 241/1990); gli interessati, dal ricevimento
della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o
integrazioni all’istanza.
• Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o
documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere
trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
• Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse
pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione, i termini del
procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Casi particolari

La residenza del minore. Il compito dell’ufficiale d’anagrafe, chiaramente indicato all’articolo 4 della Legge n. 1228/1954, è la regolare tenuta dell’anagrafe, e ciò vale per tutti i cittadini, minori inclusi. Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è comunque consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore (vedi modello allegato). L’assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'ufficiale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore l'avvio del procedimento di cui all’articolo 7 della L. n. 241/1990.

Stranieri. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell'allegato A). Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell'allegato B). Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Condizioni di servizio

Consulta la scheda e leggi nel documento i termini e le condizioni di servizio.

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Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/10/2025

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